REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2021, proposto da 

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23; 

 

contro

Comune di Corigliano – Rossano non costituito in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

Per l’annullamento e/o la nullità – previa adozione di decreto cautelare monocratico e di idonea misura cautelare, nella prossima Camera di Consiglio – dell’Ordinanza del Comune di Corigliano – Rossano,-OMISSIS- del 17.01.2021, con cui il Sindaco ha sospeso le attività didattiche in presenza per tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado, ivi comprese le scuole private e paritarie afferenti gli Istituti scolastici di Corigliano-Rossano fino al 23 gennaio 2021 compreso, facendo salvi i servizi educativi 0-3 anni e le scuole per l’infanzia, demandando ai Dirigenti lo svolgimento dell’attività in presenza, solo per l’uso dei laboratori e per gli alunni con disabilità e invitandoli a vigilare sull’effettivo uso della DAD; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale. Con ogni effetto ed onere conseguente. Con vittoria di compensi e spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che questo tribunale ha già, con la sentenza n.85 del 16/1/21, inerente proprio il Comune di Corigliano – Rossano:

 

-evidenziato i limiti di intervento del Sindaco in chiave di aggravamento, in sede locale, dei provvedimenti statali già di per sé adottati ai fini dell’emergenza epidemica con carattere di uniformità a livello nazionale;

-sottolineato la necessità che i sindaci tengano conto delle minuziose misure adottate dalla Scuola per prevenire e contenere il contagio che impongono “comportamenti cautelativi da adottare in caso di soggetti sottoposti a tampone per avere avuto un “contatto stretto” anche in caso di individuo in qualsiasi modo riconducibile all’ambiente scolastico (utente o dipendente)”;

 

-che i reiterati DPCM finora adottati, compreso quello attualmente vigente, ribadiscono che lo svolgimento in presenza anche della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado è garantito anche per le aree di contagio caratterizzate da uno “scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” (cd. zone rosse), laddove invece la Calabria è attualmente collocata nella fascia “arancione”, quest’ultima autorizzativa della didattica in presenza anche per la seconda e terza media;

 

-che in caso di conflitto fra diritto alla salute ed istruzione vada perseguito il bilanciamento fra gli stessi con misure di contemperamento sì da configurare il sacrificio dell’istruzione alla stregua d’una misura estrema scaturente dall’impossibilità di mediare;

 

– il principio di precauzione e quello di proporzionalità correttamente applicati rappresentano criteri di esercizio dei poteri pubblici che impongono un preventivo esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall’azione o dall’assenza di azione;

Considerato che il Sindaco di Corigliano, sulla base di dati comunicati dall’ASP di Cosenza, evidenzia un aumento dei contagi, riportato a pagina 2 del provvedimento impugnato, che mostra un picco di casi positivi accertati nella settimana dal 4/1 al 10/1/21 di 142 casi (125 in quella precedente) cui fa seguito però nella settimana successiva, quella fra l’11/1 ed il 16/1/21, un calo fino a 136 casi e riporta un tasso di positivi intorno al 20% nel comune di Corigliano- Rossano definendo questi dati distanti da quelli aggregati regionali e nazionali nel senso che il tasso dei positivi rispetto ai tamponi è di circa il 7% complessivo in Italia e circa il 10% in Calabria, <<una differenza che rende necessario intraprendere misure ulteriori per limitare e incidere sulla diffusione del contagio>>;

 

Considerato che, pur in presenza di un rialzo della curva epidemica, individuare nella <<circolazione di persone fisiche (popolazione studentesca, docenti, personale, familiari, addetti ai servizi), convergente nella comunità scolastica>> un fattore di <<rischio elevatissimo di moltiplicazione incontrollata del contagio – nonostante l’adozione di rigide misure di contenimento durante lo svolgimento delle lezioni>> a parte la genericità dell’assunto, non giustifica la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle fasce scolastiche in questione come del resto chiarito dal Consiglio di Stato con Decreto n.18 dell’11 gennaio 2021 che ha appunto ritenuto che << le problematiche relative al trasporto (movimentazione di persone) – risolvibili con diligente ed efficace impegno amministrativo nei servizi interessati->> non consentono una così grave compressione di diritti costituzionalmente tutelati degli studenti interessati che sono, non è superfluo ripeterlo, esclusivamente quelli delle scuole elementari e delle medie inferiori;

 

Ritenuto che la necessità del pesante intervento restrittivo su alunni particolarmente vulnerabili e già reduci da un consistente prolungato depauperamento di vera didattica in presenza in un contesto -di per sé educante- di socializzazione appare tutt’altro che giustificato, tenuto conto pure del fatto che la –purtroppo- limitata attività scolastica in presenza fin qui svolta nelle scuole di Corigliano per effetto dei reiterati interventi sindacali di chiusura delle scuole, tutti di durata più o meno analoga a quella del presente provvedimento e solo in parte neutralizzati dai provvedimenti cautelari giurisdizionali fin qui adottati, stante l’assenza di dimostrati focolai nelle scuole e di conseguenza anche della movimentazione di persone conferma -stante, ciò nondimeno, il menzionato incremento di positivi- la carente correlazione tra la didattica in presenza e l’incremento di positività ed al contempo obbliga ad individuare evidentemente in altri ambiti e modi d’essere della vita sociale e delle interazioni sociali la causa del lamentato aumento dei contagi;

 

Ritenuto pertanto in altri termini che il pur presente rialzo della curva epidemica –peraltro all’interno d’un quadro mobile, oscillante dell’incidenza del virus, come sembra evincersi dal dato di soli 191 casi sull’intero territorio regionale nella giornata del 19/1/2021 con un tasso di positività dell’’8% (dati ricavati dal bollettino della Regione Calabria) – si manifesta in una misura che in casi analoghi se non più gravi sul restante territorio nazionale non ha condotto alla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole elementari e medie;

Ritenuto infine che la didattica a distanza, anche a voler mettere da parte le riserve pur diffuse circa la sua idoneità, specialmente nelle fasce di età qui considerate, a sostituire quella in presenza, implica comunque il rischio di non consentire a tutti gli alunni di esserne davvero pienamente partecipi in ragione del riflesso digitale del divario fra territori e in generale contesti socio-economici e culturali purtroppo diffusi nel meridione d’Italia.

 

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.

 

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 febbraio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone dei ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 19 gennaio 2021.

Il Presidente Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

 

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