«Puntuali e sistematiche esondazioni che hanno riversato in aree densamente popolate ingenti quantitativi d’acqua e fango e messo seriamente a rischio l’incolumità di decine di migliaia di persone». La conferenza stampa dello scorso 5 luglio del procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla riecheggia ancora nelle orecchie dei cittadini di Corigliano Rossano rimasti vittime – per un’enorme fortuna in modo non letale – della più devastante tra le alluvioni, quella del 12 agosto 2015. E riecheggia ancora nelle orecchie degl’indagati della maxinchiesta Flumen luto (dal latino, fiume di fango).

L’ACCUSA: DISASTRO AMBIENTALE Quasi duecento indagati, tra abusivisti di necessità in zone ad alto rischio di dissesto idrogeologico nelle quali era ed è inibita l’edificazione, e cosiddetti palazzinari, ovvero quegl’imprenditori edili che ottennero concessioni edilizie da parte degli ex Comuni di Corigliano Calabro e Rossano e che – secondo Facciolla – non s’attennero rigorosamente ai progetti delle loro costruzioni spesso oggetto d’una spregiudicata speculazione immobiliare. Tra gli esempi Facciolla evidenziò quello del “Torrente Cannata”, che restituisce la cifra dello sfregio imposto al territorio. Il suo alveo originario presenta una larghezza media tra i 15 e i 20 metri, ma una volta riemerso nei pressi della ferrovia jonica il suo flusso è convogliato in due tubi da 50 centimetri di sezione ciascuno, tra l’altro ostruiti dai detriti ed inaccessibili alla manutenzione. Tutto pur d’assecondare i desiderata dei palazzinari, secondo il procuratore che a tutti contesta il gravissimo reato di disastro ambientale, nei confronti d’alcuni connesso al mancato rispetto – delle loro costruzioni – della distanza prevista dall’articolo 96 del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904, il Testo unico sulle opere idrauliche.

LA COMPLESSA “QUESTIONE CANNATA” Purtuttavia, il corso d’acqua “Cannata” è stato erroneamente chiamato “Torrente Cannata”. Già, perché in alcun documento o cartografia ufficiale è presente tale seconda denominazione. Il corso d’acqua “Cannata”, infatti, non ha alcuna denominazione specifica ed è stato, invece, sempre denominato “Fosso Cannata” in quanto s’origina dalla contrada Cannata di Corigliano e l’attraversa. Il Fosso Cannata, stante la sua ridotta dimensione, non è nemmeno individuato nelle cartografie aerofogrammetriche della Regione Calabria ed è soltanto rilevato nella cartografia catastale che l’evidenzia con un doppio tratteggio, ovvero come un fosso privato interpoderale. Il Fosso Cannata a partire dagli anni Settanta è stato oggetto di risagomatura e tombatura, per il quoziente che attraversa il centro abitato, in gran parte operato dall’ex Comune di Corigliano Calabro, per la realizzazione di strade e della rete fognaria delle acque piovane. La forte antropizzazione che s’è verificata negli anni passati nella frazione Scalo ha determinato la realizzazione d’interi quartieri che hanno, conseguentemente, ridotto la permeabilità del terreno e di conseguenza aumentato le acque piovane da smaltire. Tali acque meteoriche provenienti dal reticolo fognario sono state immesse nel Fosso Cannata e, quindi, oggi lo stesso è un tutt’uno con la rete fognaria delle acque piovane. Da qui l’insufficienza dell’infrastruttura. Ma il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 non sarebbe applicabile al Fosso Cannata. L’articolo 96, infatti, recita testualmente: “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: […] f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;[…]”.

“ACQUA PUBBLICA” O NO? Per l’applicazione del Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 è quindi necessario che le acque siano qualificate come “acque pubbliche”. E il Fosso Cannata non è “acqua pubblica” poiché la definizione di “acqua pubblica” è contenuta nel Regio Decreto n. 1775 del 1933 ov’è riportato che “[…] Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l’ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse […]”, e, conseguentemente, venne istituito un elenco nazionale delle acque pubbliche su cui ha efficacia l’articolo 96 del Regio Decreto n. 523 del 1904. Nel tempo, la definizione di “acqua pubblica” è mutata con la Legge n. 36 del 1994, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 238 del 1999 e il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, cosicché si sono date diverse interpretazioni giuridiche all’applicabilità dell’articolo 96 del Regio Decreto n. 523 del 1904, con l’effetto d’allargare il perimetro dell’elenco delle acque pubbliche istituito dal Regio Decreto n. 1775 del 1933.

IL “PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE” REGIONALE Gli articoli 76 e 77 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 demandano alle Regioni la redazione di “Piani di tutela” nei quali devono essere individuati i corsi d’acqua “significativi” a partire dalle acque pubbliche già vincolate dal Regio Decreto n. 1775/1933. La Regione Calabria ha redatto il proprio “Piano di tutela delle acque” e l’ha adottato con la Delibera di Giunta Regionale n. 394 del 3 luglio 2009. Ma il corso d’acqua “Cannata” non compare nell’elenco dei corpi idrici significativi del “Piano di tutela delle acque” della Regione Calabria.

DALLE FOGNE…ALLA CORTE DI CASSAZIONE Oggi, il Fosso Cannata, per gl’interventi realizzati in passato dall’ex Comune di Corigliano Calabro, è una “rete fognaria delle acque piovane” dove sono convogliate tutte le acque di dilavamento (sporche) delle strade e delle piazze. E proprio l’odierna natura di rete fognaria rende la sua acqua non pubblica così come sancito dalla suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 14883 del 5 settembre 2012 che recita testualmente: “[…] Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, le acque – nere e meteoriche – convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dal Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 1, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse. La necessità di tale requisito, ai fini della qualificabilità delle acque come pubbliche, è rimasta ferma anche dopo l’entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, articolo 1 (regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche) conferma – per espressa esclusione – la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, a mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse (Cass. sez. I, 11/1/2001, n. 315) […]”.

IL CONSORZIO DI BONIFICA Inoltre, osservando che le acque del Fosso Cannata alimentano, insieme ad altri corsi d’acqua, il canale di bonifica di Via Santa Lucia (ovvero il sistema di canali realizzati dal Consorzio di Bonifica), lo stesso è da considerarsi appartenente al reticolo d’adduzione ai canali del Consorzio di Bonifica. Ebbene, i canali della bonifica non rientrano nell’ambito d’applicazione del Regio Decreto n. 523/1904, bensì del Regio Decreto n. 368/1904, che all’articolo 133 recita testualmente “[…] Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d’acqua, strade, argini ed altre opere d’una bonificazione: a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l’importanza del corso d’acqua;[…]”Il Consorzio di Bonifica, in genere, per i fossi privati d’ampiezza ridotta (quale il Fosso Cannata) prescrive la distanza minima di 4 metri, ovvero quella sufficiente ad un mezzo per effettuare la pulizia del fosso anche quanto questo è tombato.

LA BATTAGLIA LEGALE: CI SONO COLPEVOLI? La complessa questione giuridica sarà certamente tra gli argomenti della battaglia legale d’alcuni imprenditori edili finiti nella rete del procuratore Facciolla per il preteso nesso di causalità tra i danni provocati dall’alluvione del 12 agosto 2015 e le loro costruzioni, che dal 5 luglio scorso sono oggetto di decreto di sequestro preventivo urgente. Per quanto riguarda il versante rossanese, proprio nelle scorse settimane il Tribunale del Riesame di Cosenza ha disposto il dissequestro dell’Hotel Roscianum di proprietà dell’imprenditore Luigi Marino e d’alcune palazzine dell’imprenditore William Grimoli. E da qui ai prossimi giorni sono attesi altri pronunciamenti da parte degli stessi giudici del Riesame in relazione ai ricorsi presentati da parte dei legali d’altri indagati perlopiù sul versante coriglianese.

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Di admin

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