Con comunicazione del 26/04/2016 prot. 14197, il Comune di Rossano – in persone dell’Arch. Le Pera – mi chiedeva se ero disponibile a prorogare il servizio anche successivamente alla scadenza contrattuale del 13/05/2016 ed in particolare se ero disponibile a prorogare il servizio per un periodo di ulteriori due mesi, ossia fino al 13 luglio 2016, in quanto era stata avviata una nuova procedura di affidamento del servizio ad Associazioni di volontariato e tale procedura si sarebbe conclusa presuntivamente entro il 13 luglio 2016.

 

Accettavo tale richiesta intendendo ovviamente che il periodo di proroga del contratto di ulteriori due mesi indicato dal Comune, si riferisse ad un periodo minimo di due mesi di proroga entro il quale sarebbe presuntivamente terminata la procedura di affidamento del servizio ad un’altra Associazione.

Ciò in quanto, qualora il Comune avesse inteso inequivocabilmente prorogare il contratto sino alla definizione della nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui tale nuova procedura fosse terminata prima dell’indicato periodo di ulteriori due mesi, non avrebbe avuto alcun senso per lo stesso Comune specificare con la comunicazione del 26/04/2016 che la proroga sarebbe stata di due mesi, ma avrebbe invece dovuto limitarsi a comunicarmi che intendeva prorogare il contratto sino al termine della nuova procedura di affidamento, a conclusione della quale mi avrebbe comunicato di aver terminato tale procedura e che dunque il contratto era scaduto.

Tuttavia con comunicazione dell’08/06/2016 prot. 19489, il Comune di Rossano – in persona dell’Arch. Le Pera – mi comunicava che dopo soli 6 giorni avrei dovuto riconsegnare la struttura oggetto di affidamento. 

Provvedevo pertanto in data 9 giugno 2016 a comunicare al Comune quanto segue:

Emerge inevitabilmente l’impossibilità materiale nella riconsegna della Struttura a fronte del fatto che non sono state avviate le regolari procedure di licenziamento del personale presente nel Canile comunale nei modi e termini previsti dal CCNL ossia almeno 30 giorni prima per i dipendenti assunti con  regolare contratto a tempo indeterminato.

 

Inoltre non sono stati dismessi i rapporti obbligatori posti in essere con fornitori  e utenti e si è provveduto all’acquisto di un quantitativo maggiore  di mangime e prodotti sanitari per la cura ed il mantenimento dei cani presenti nel canile in virtù del più lungo periodo temporale concesso.

Infine occorre un tempo maggiore per sgomberare i magazzini dal materiale e dagli attrezzi di proprietà attualmente in uso nella Struttura nonché per lo smontaggio di tutte le griglie poste per la realizzazione dello spazio sgambettamento da noi effettuato in previsione di una proroga di sei anni del servizio di gestione ma che non rientra nei lavori oggetto del contratto di cui all’oggetto per modo che risulta di esclusiva proprietà della nostra Cooperativa.

Resto in attesa di Vostra comprensiva valutazione della su esposta vicenda, evidenziandoVi a tal fine che una eventuale procedura di esecuzione forzata risulterebbe illegittima in elusione della proroga peraltro richiesta dall’Ente comunale e con dispendio di somme ben maggiori   rispetto alla proroga già concessa con atto del 26/04/2016”.

Con successiva comunicazione del 13/06/2016 prot. 19930, il Comune di Rossano – in persone dell’Ing. Ioele e dell’Arch. Le Pera – mi ribadiva che avrei dovuto riconsegnare la struttura il 14/06/2016, in quanto il termine di due mesi di proroga era stato indicato presuntivamente.

Resomi conto che si era verificato un equivoco nella interpretazione e dunque nell’individuazione del termine minimo di proroga contrattuale, provvedevo a comunicare al Comune che la restituzione della struttura necessitava di un periodo compreso tra un minimo di venti ed un massimo di trenta giorni.

In particolare, in data 13 giugno 2016 comunicavo al Comune quanto segue:

Il comportamento dell’Ente comunale non pare improntato a norme di buona prassi e correttezza che dovrebbero orientare le parti nell’esecuzione di qualsivoglia rapporto contrattuale.

Ciò in quanto l’Ente comunale – qualora avesse inteso ottenere il rilascio del canile municipale al termine della procedimento di cui alla manifestazione di interesse – ben avrebbe potuto evitare l’indicazione di qualsivoglia data specifica di rilascio, anche presuntiva, così evitando di ingenerare nel sottoscritto qualsivoglia affidamento nell’assunzione di ulteriori obblighi connessi all’esecuzione del contratto anche nei confronti di terzi fornitori di beni e servizi.

Inoltre, anche in presenza di una data presuntiva indicata in precedenza per il rilascio, l’Ente comunale non era comunque esonerato – sempre in ossequio ai principi di buona fede e correttezza cui improntare l’esecuzione del contratto – dal comunicare tempestivamente ed entro un congruo termine di preavviso, l’avvenuta definizione anticipata del procedimento di cui alla manifestazione di interesse e per l’effetto dal comunicare tempestivamente ed entro un congruo termine di preavviso l’indicazione di un diverso termine di rilascio.

Ad ogni modo, con la presente si mette al corrente l’Ente comunale che per la scrivente è assolutamente necessario un ulteriore periodo di tempo non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni al fine di poter dare esecuzione al rilascio del canile comunale, atteso che:

–    La precedente manifestazione di volontà dell’Ente comunale di voler prorogare le obbligazioni nascenti dal contratto di cui all’oggetto di ulteriori due mesi rispetto alla scadenza originariamente fissata nello stesso, ha inevitabilmente impedito l’attivazione delle procedure di licenziamento del personale entro una data precedente al 14/07/2016 che consenta il rispetto dei tempi previsti dalla legge e dei modi e termini previsti dal CCNL di riferimento, quali ad esempio il preavviso di almeno 30 giorni prima per i dipendenti assunti con  regolare contratto a tempo indeterminato.

–    Il legittimo affidamento ingenerato nella Cooperativa Sociale Futura Lavoro dall’Ente comunale attraverso la manifestata volontà di proroga delle obbligazioni nascenti dal contratto di cui all’oggetto sino all’indicato giorno del 14/07/2016, non ha consentito alla scrivente la dismissione in un minor arco temporale (oltretutto a fronte di una comunicazione che immotivatamente e – ove non accettata dalla scrivente – antigiuridicamente precede di soli 6 giorni la nuova data del richiesto rilascio) delle obbligazioni assunte sino al 14/07/2016 con fornitori e utenti, anche in relazione all’acquisto di scorte di cibo e prodotti sanitari necessari non solo per la cura ed il mantenimento dei cani presenti nel canile (antiparassitari indispensabili nel corso dell’imminente stagione estiva, ecc.), ma anche per scongiurare il rischio di proliferazione di infestazioni parassitarie.

–    Non è esigibile attraverso un preavviso di soli 6 giorni – in quanto non praticabile – lo sgombero ad opera della scrivente del materiale e degli attrezzi di sua esclusiva proprietà e lo smontaggio di tutte le griglie esistenti per la realizzazione dello spazio di sgambettamento parimente realizzato dalla scrivente, che non rientrano nei lavori oggetto del contratto di cui all’oggetto e dunque sono di esclusiva proprietà della Cooperativa Sociale Futura Lavoro.

Si invita, pertanto, l’Ente comunale a prendere atto di quanto sopra, assumendo le conseguenziali opportune determinazioni, evidenziando a tal fine che non sussistono impellenti ed urgenti motivi per non concedere la richiesta proroga del termine di rilascio, sussistendo al contrario le su esposte motivate legittime ragioni per differire – di qualche settimana – la data di esecuzione dell’intimato rilascio”.

Senonchè nella mattinata di oggi 15 giugno 2016, venivo informato dai miei dipendenti che si erano presentati presso il canile l’Ing. Ioele ed alcuni Agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato, i quali riferivano che avevano ricevuto da parte del Comune di Rossano una richiesta di intervento della forza pubblica per ottenere la riconsegna della struttura.

Ritenendo che sia io che i miei dipendenti non avevamo commesso alcun reato, riferivo ai miei dipendenti che non avevamo occupato abusivamente la struttura, ma eravamo presenti all’interno della stessa in forza di un contratto stipulato con il Comune, rispetto al quale era sorta una incomprensione di tipo interpretativo che pertanto legittimava da parte del Comune esclusivamente la proposizione di una controversia civilistica dinanzi al Tribunale.

Inoltre nel primo pomeriggio sempre di oggi 15 giugno 2016, provvedevo a far recapitare ai miei dipendenti che stavano svolgendo l’attività lavorativa presso il canile, tutta la documentazione da cui risultava che avevo già messo al corrente il Comune sia dell’incomprensione interpretativa del contratto che della mia necessità di un termine compreso tra i venti ed i trenta giorni per poter completare tutti gli adempimenti connessi alla restituzione della struttura, ma il Comune non mi aveva mai manifestato quali fossero le urgenti ed impellenti motivazioni nonché i gravi pregiudizi di pubblico interesse che non gli consentivano di ricevere in consegna la struttura nel comunicato termine minimo di venti giorni nonchè massimo di trenta giorni.

Facevo altresì recapitare ai miei dipendenti sempre nel pomeriggio di oggi 15 giugno 2016 una visura catastale dalla quale risultava che il Comune di Rossano non risulta neanche intestatario e dunque proprietario del terreno sul quale insiste la struttura del canile e per tale motivo il Comune avrebbe dovuto dimostrare di quali oggetti presenti su tale terreno era proprietario il Comune rispetto agli oggetti che erano di proprietà della Cooperativa Sociale Futura Lavoro da me amministrata.   

Tuttavia, i miei dipendenti mi hanno riferito che i funzionari del Comune e la Polizia Municipale si erano allontanati dal canile, preannunciando che sarebbero tornati domani 16 giugno 2016 per provvedere a far rientrare il Comune nel possesso della struttura utilizzando la forza pubblica.

Ritengo che non sia legalmente utilizzabile da parte del Comune la forza pubblica atteso che, da quanto su esposto e di seguito documentato, sia io che i miei dipendenti non abbiamo mai commesso alcun reato e ciò in quanto non abbiamo mai ottenuto il possesso, la detenzione o l’utilizzo della struttura impiegando metodi di spoglio violento o clandestino, ma attraverso un civilistico rapporto contrattuale rispetto al quale è sorto un contrasto inerente alla mera interpretazione del termine minimo di proroga del contratto e dunque una controversia che ha meri connotati di natura civilistica sulla quale il Comune di Rossano – per ottenere la restituzione prima del 13/07/2016 – dovrà chiedere giuridica tutela al competente Tribunale.

Diversamente riterrò il Comune di Rossano responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, furto ed appropriazione indebita e riterrò altresì responsabile di abuso di ufficio e concorso in furto o appropriazione indebita chiunque altro interverrà utilizzando la forza pubblica per finalità diverse dalla repressione di ipotizzabili reati, atteso che sino a quando il competente Tribunale non sarà chiamato da una delle parti a risolvere il dubbio sorto sull’interpretazione della proroga del contratto, sia io che i miei dipendenti siamo assolutamente convinti che – in forza dell’atto assunto dal Comune il 26/04/2016 al prot. 14197- ABBIAMO DIRITTO alla proroga del contratto sino al 13/07/2016.

                                                                                      (lettera ricevuta dal signor Salvaore Rugiano, e da noi pubblicata)

Di admin

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